Costituzione della Repubblica
Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta
Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2. La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10. L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11. L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla liberta degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
Art. 12. La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13. La libertà personale è
inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione
della liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16. Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17. I cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purchè non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle
ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24. Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26. L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art. 27. La responsabilita
penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28. I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29. La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33. L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35. La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,
e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essen- ziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si
esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di
utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone
la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i
mezzi piu idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia
e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48. Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
Art. 52. La difesa
della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55. Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per
ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un
senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59. È senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per
sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61. Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63. Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se
non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La legge determina i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio
di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. I membri del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
Art. 69. I membri del Parlamento
ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71. L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti
ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato
da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Puo
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
e rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
Art. 75. È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art. 76. L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art. 77. Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78. Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L'amnistia e l'indulto
sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla proposta di delegazione.
Art. 80. Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81. Le Camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge
e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83. Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la
maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e
i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
Art. 86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei
mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 90. Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101. La giustizia è amministrata
in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per
un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di universita
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso
in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114. La Repubblica si riparte
in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni
comunali;
- polizia
locale urbana e rurale;
- fiere
e mercati;
- beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei
e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo
e industria alberghiera;
- tramvie
e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione
e porti lacuali;
- acque
minerali e termali;
- cave
e torbiere;
- caccia;
- pesca
nelle acque interne;
- agricoltura
e foreste;
- artigianato;
- altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le
funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può
con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che
la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può
istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni.
Non puo limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione,
il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per
i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale
tra i suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno
statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica.
Art. 124. Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale
può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita
di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di
tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro
tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta
e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal
Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e
il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre
Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alla Corte Costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio,
la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie
e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.
Art. 129. Le Provincie
e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in
forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro
deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le
seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia
Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi
e Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
Art. 132. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione
di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134. La Corte Costituzionale
giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello
di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i
Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
Art. 136. Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il
Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la
pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il
Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
tribunale supremo militare in relazione all'art.
III.
VII. Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformita con
l'articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2,
primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, e convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne
abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica
anche l'art. 131.]
Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e
non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica
e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
|