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LEGGE
405/75
29 luglio 1975
ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Articolo 1.
Il servizio d'assistenza
alla famiglia e alla maternità ha come scopo:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed
alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia,
anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica
degli utenti;
e) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire
la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Articolo 2.
La regione fissa con proprie
norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la
gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai seguenti principi:
a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori
d'assistenza alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle
unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti
pubblici e privati che abbiamo finalità sociali, sanitarie e assistenziali
senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle
unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e
domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi
necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici
sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle
altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie.
I consultori di cui alla
precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante
convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della
riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare
convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai
programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri
stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di
laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi
degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti d'assistenza sanitaria.
Articolo 3.
Il personale di consulenza e
d'assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli
specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia
ed assistenza sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta,
all'esercizio professionale.
Articolo 4.
L'onere delle prescrizioni
di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete
l'assistenza sanitaria.
Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge
sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o
che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano.
Articolo 5.
Lo Stato assegna alle
regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli
anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio d'ogni
anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna
regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di malattia e di mortalità
infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'istituto centrale di
statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni
seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province,
dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da
essi stabilite.
Alla copertura dell'onore di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il
medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6.
La regione, tenuto conto
delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonché delle esigenze di
un'articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale,
approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui
all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità indicate all'articolo 1
della presente legge.
Articolo 7.
Entro sei mesi dalla data
d'entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme
legislative di cui all'articolo 2.
Articolo 8.
E' abrogata ogni norma
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
['] vedi anche
l'articolo 3 della Legge 22 maggio 1978, n. 194.
La legge 5 dicembre 1978, n. 785 ha così disposto: "articolo unico.- Il
criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b)
del secondo comma dell'articolo 5 della Legge "9 luglio 1975, n. 405,
limitatamente al 1978 è così modificato: a) il 75 per cento in proporzione
alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il residuo 25 per cento in
proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali
risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente
a quello della ripartizione".
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