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La disciplina del cottimo fiduciario per l`esecuzione dei lavori pubblici

 

Mercoledi' 18 Marzo 2009 01:00 Lavori pubblici - Dottrina

 

Nel mercato edilizio il cottimo è conosciuto come un sistema di retribuzione del lavoro manuale fondato sul prezzo o tariffa di applicato ad  ogni unità di prodotto: “il cottimista” riceve un prezzo per la propria opera in base al lavoro effettivamente realizzato (metri quadrati di opera realizzati). È un istituto tuttora presente a cui si aggiunge la figura del cottimo fiduciario che ha avuto applicazione soprattutto nel settore delle opere pubbliche per le opere di manutenzione. Il termine “cottimo fiduciario” evocava il rapporto contrattuale con un’impresa di fiducia dell’amministrazione pubblica cui è affidata l’esecuzione di lavori che organizza e controlla  strettamente. I risvolti dell’attuale disciplina del cottimo fiduciario e le sue possibili applicazioni sono analizzate nel dettaglio in questo articolo.

La disciplina in vigore

La riforma dei lavori pubblici ha conservato l’istituto del cottimo fiduciario nell’art. 24, comma 6, della legge 109/1994 e nell’art. 88 del d.P.R. 554/1999; anche  il codice dei contratti e il nuovo Regolamento di attuazione ne  mantengono l’applicazione.

Entrambe le recenti fonti normative vigenti dedicano a questa modalità di acquisizione del lavoro pubblico alcune previsioni che chiariscono i dubbi interpretativi maturati nel corso della legislazione precedente. Nel codice il cottimo è compreso nella disciplina degli affidamenti in economia prevista nell’art. 125 per i contratti di importo sotto soglia. Il regolamento specifica la disciplina all’art. 173,  precisando il contenuto che deve avere l’atto di cottimo così confermando la disciplina previgente dell’art. 144 del d.P.R. 554/1999.

Nel codice  è trattato anche l’istituto del cottimo, inteso quale rapporto di lavoro tra l’appaltatore principale e un terzo che comporta l’esecuzione di prestazioni manuali prive di autonomia organizzativa assimilabile al contratto di appalto. L’art. 118, dedicato al subappalto, si occupa di questa fattispecie con riferimento alla disciplina applicabile all’appaltatore, in corso di esecuzione, quando questi proceda all’affidamento di parte delle lavorazioni a terzi.

Le modalità di affidamento in cottimo fiduciario

Il codice definisce il cottimo quale procedura negoziata (art. 3, comma 40 “il cottimo fiduciario  costituisce procedura negoziata”): il cottimo è quindi una  forma di esecuzione in economia del lavoro pubblico, pur se preceduto dalla gara ufficiosa,  riconducibile sostanzialmente alla nozione di procedura negoziata, secondo la cui disciplina non trovano ad esso applicazione  tutte le cautele previste per l`affidamento in appalto con i procedimenti cd. tipici (è il caso della celebrazione di una gara ufficiosa con un numero minimo di offerte), ma solo quelle espressamente introdotte, a causa delle semplicità procedurali dalle specifiche previsioni normative.

Nel codice il cottimo viene esaminato sotto due punti di vista: quando l’ente pubblico affida l’esecuzione dei lavori mediante cottimo, nell’ambito delle procedure di economia, e quando l’aggiudicatario del contratto di appalto fa eseguire delle opere mediante subappalto o contratto di cottimo. La prima ipotesi è contenuta nell’art. 125 del codice che disciplina l’acquisizione dei lavori (servizi e forniture) in economia, i quali possono  essere effettuati mediante amministrazione diretta e  mediante procedura di cottimo fiduciario dal responsabile del procedimento.

Nell`amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l`occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento: si tratta di un’ipotesi ormai divenuta rarissima.

I casi di affidamento in cottimo fiduciario

Secondo l’art. 125 del codice il cottimo fiduciario, essendo una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi,  può essere utilizzato per lavori per importi non superiori a 200.000, individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell`ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l`esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte e ristrette e semplificate;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l`infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell`appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l`affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (sempre in presenza delle condizioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell’art. 125 e di seguito riportate).

Va rammentato, tuttavia, che il sistema di acquisizione in economia, nel quale rientra la disciplina del cottimo fiduciario,  è sempre caratterizzato, e continua ad esserlo, per come disciplinato dalle norme in esame, per due elementi sostanziali del limite massimo della spesa e della definizione precisa delle prestazioni acquisibili mediante detta procedura.

In generale, si è più volte chiarito che il ricorso all`esecuzione in economia non può essere ritenuto consentito in tutte le ipotesi nelle quali si ritenga inopportuno o difficoltoso il ricorso alle normali forme di contrattazione, occorrendo a quel fine che sussistano elementi oggettivi, conseguenti alle caratteristiche delle opere da compiere, che rendano irrealizzabile o praticamente antieconomico per lo Stato o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alla normale contrattazione, quali ad esempio la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la limitatezza del servizio nel tempo, l`esiguità della spesa, l`urgenza.

Secondo Corte Conti (3), il ricorso al cottimo fiduciario presuppone un grado di urgenza più pressante di quello richiesto per il ricorso all`ordinaria trattativa privata: deve cioè versarsi in una situazione di emergenza in cui sussista la necessità di adottare con immediatezza misure di pronto intervento per porre riparo a un danno improvviso, che siano incompatibili con gli adempimenti occorrenti per la trattativa privata. Se si condivide tale considerazione secondo la quale il ricorso al cottimo è legittimo ma occorre altresì che l`urgenza stessa si ponga con carattere di immediatezza, l`istituto risulta del tutto incompatibile con la realizzazione di interventi che richiedano per loro natura una progettazione complessa e tempi di esecuzione non brevi, cui meglio si adattano fattispecie legali diverse. Il cottimo è pertanto un modulo di negoziazione specifico, dunque specie della più ampia trattativa privata, che potrà essere invocato solo nei limiti degli oggetti previamente individuati attraverso atti normativi interni dalle amministrazioni e nei limiti di importo di singole voci di spesa, ma sempre nei confini tracciati dal citato art. 125.

 

L’affidamento in cottimo di lavori di importo inferiore a 40.000 euro

Soltanto per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l`affidamento diretto (quindi “fiduciario” nel senso originariamente assegnato all’istituto) da parte del responsabile del procedimento in presenza delle condizioni già elencate per il ricorso a questo istituto (previste dall’art. 125 del codice) :

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l`esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte e ristrette e semplificate;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l`infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell`appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Note

(1) Circa la distinzione tra lavori in economia, in amministrazione diretta e per cottimi: Corte Conti, sez. contr. Stato, 10 giugno 1992, n. 39, in Foro amm., 1993, 265.

(2) Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 2 maggio 2002 n. 1099, in Foro amm.T.A.R., 2002, 1773; T.A.R. in Foro amm. T.A.R., 2004, 2361, e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 ottobre 1997 n. 1956, in TAR . 1997, definiscono il cottimo, rispettivamente, una forma ed una sottospecie della trattativa privata, che rientra tra le forme di lavoro da eseguire in economia; Corte dei Conti, sez. contr., 10 giugno 1992 n. 39, in Riv. corte conti, 1992, 4, precisa che l`affidamento di lavori in economia mediante cottimo costituisce una forma particolare di appalto a trattativa privata.

(3) Corte dei Conti, Sezione controllo, 10 giugno 1992, n. 39.

 

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