NON SIAMO SOLI

 

Il Gruppo Consiliare “Democrazia è Libertà”, nel mese di aprile, ha chiesto al Sindaco di Stio gli importi riscossi dellaTassa sui Rifiuti Solidi Urbani e gli importi riscossi e da riscuotere relativi al ruolo castagnale.

 

Ad oggi, dal Sindaco di Stio non abbiamo avuto alcuna risposta.

 

PENSAVAMO

 

che solo questo Gruppo fosse vittima delle omissioni dell’Amministrazione Comunale di Stio. Invece, oggi scopriamo che anche il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori) ha subito le stesse nostre angherie.

 

Infatti, il Codacons, in data 4 giugno 2009 ha richiesto al Comune di Stio la seguente documentazione:

1) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto l’installazione e l’ubicazione dei depuratori e impianti centralizzati nell’ambito del territorio comunale;

2) tipologia di impianti fanghi attivi, biologico, chimico;

3) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione;

4) ogni atto relativo all’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione ai sensi della legge 27/2/2009 n. 13;

5) ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato.

 

La richiesta del Codacons discendeva dalla vigenza dell’art. 8 sexies della legge n. 208/2008 che prevede:

“1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.

 

Detta componente é pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

 

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.”

 

In poche parole, in assenza di impianti di depurazione e in assenza di avvio dell’affidamento della progettazione degli impianti, la norma prevede la restituzione agli utenti delle somme da essi versate per la depurazione delle acque reflue.

La richiesta del Codacons era, quindi finalizzata, a tutela dell’utente, a verificare se il Comune di Stio avesse avviato la progettazione degli impianti di depurazione, laddove mancavano, e, in caso negativo, di imporre al Comune la restituzione agli utenti delle somme incassate per la depurazione delle acque.

 

Ovviamente, il Comune di Stio non ha fornito i documenti al Codacons costringendo, quest’ultimo, a rivolgersi al TAR.

 

Con sentenza n. 7937/2009 il TAR di Salerno, accogliendo il ricorso, ha intimato al Comune di Stio di fornire i documenti richiesti dal Codacons.

 

Ma, neppure la sentenza del TAR riesce ad ammorbidire il Comune di Stio tant’è che il Codacons ha dovuto riproporre nuovamente ricorso al TAR il quale si è definitivamente pronunciato con la sentenza n. 1211/2011 ordinando:

 

- al Comune di Stio di porre in essere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ogni attività satisfattiva degli obblighi attuativi discendenti a suo carico dalla sentenza di questo Tribunale n. 7937/2009;

 

- nomina quale Commissario ad acta, per l’effetto di perdurante inerzia del Comune intimato, il Prefetto della Provincia di Salerno, o suo delegato;

 

- condanna il Comune di Stio al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente, nella complessiva misura di € 800, oltre IVA e CAP.

 

Paradossalmente, neppure quest’ultima decisione del TAR è stata soddisfatta cosicché il Prefetto di Salerno è stato costretto a nominare il Commissario ad Acta per consentire al Codacons di ottenere i documenti richiesti.

 

Tutto questo mentre i leoni della foresta cercano di addentare i ranocchi gracidanti delle paludi in onore di una storia personale chiara e trasparente.

 

Di seguito si riporta:

il verbale di insediamento del Commissario ad Acta;

la sentenza del TAR n. 7937/2009;

la sentenza del TAR n. 1211/2011.

 


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(n. 7937/2009)

Sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2009 proposto dal Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to . Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto presso la stessa in via M. Schipa n. 41 (ufficio legale Codacons),

contro

Comune di Stio, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio -

per l'annullamento del diniego formatosi per silentium sulla domanda del 4 giugno 2009 della ricorrente Codacons di accesso a documenti amministrativi, inoltrata al Comune intimato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), con la domanda del 4 giugno 2009, ha chiesto al Comune intimato l’accesso, mediante rilascio di copia, a vari atti e provvedimenti amministrativi.

Decorso senza esito il termine di giorni trenta prescritto per il rilascio, la suddetta, con ricorso notificato il 23 luglio 2009 e depositato il 30 seguente, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria d’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla sua domanda e l’emissione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti.

Si osserva in primis che la ricorrente Codacons ha la legittimatio ad causam e, pertanto, il ricorso è ammissibile.

L’istante allega di essere, per statuto, associazione senza fine di lucro, di essere iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ed individuata per la protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, di essere una formazione associativa di volontariato per la tutela dei consumatori e la difesa dell’ambiente costituita anche a livello regionale ed iscritta, come associazione operante nella provincia di Salerno, nel registro regionale del volontariato a norma dell’art. 4 della legge regionale n. 9/1993 (ora art. 55 della legge n. 11/2007) recante disposizioni per la valorizzazione del volontariato.

Precisa di aver chiesto l’accesso in questione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 sexies della legge n. 208/2008 che, a riguardo del servizio idrico integrato, ha disposto, in assenza di avvio dell’affidamento delle procedure per la progettazione degli impianti di depurazione, la restituzione agli utenti delle somme versate relative alla componente concernente la depurazione; e supporta la domanda di accesso anche in base all’interesse d’individuazione della situazione idrico-ambientale.

Inquadrata la vicenda nei suddetti termini, osserva il Tribunale che la titolarità dell’azione in capo al ricorrente Codacons trae fondamento dall’art. 3 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 195 (di attuazione della direttiva 2003/4/CE) che, in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale, dispone che “L’Autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta”, e ciò vale, evidentemente, nei casi come quello in esame nel quale il richiedente è, per quanto appresso si esporrà, soggetto con finalità statutaria anche di difesa dell’ambiente e delle relative risorse.

Per quest’ultimo profilo deve, infatti, considerarsi che il ricorrente Codacons, per gli elementi dallo stesso allegati ed in precedenza esposti, si configura come soggetto legittimato ad causam (e ciò anche se avesse agito solo a titolo di associazione di tutela dei consumatori e degli utenti del servizio idrico integrato) sulla base degli indici rivelatori di siffatta posizione giuridica elaborati in materia dalla giurisprudenza che corrispondono: alla finalizzazione di difesa di un interesse superindividuale per previsione statutaria dell’ente, alla sufficiente stabilità dell’assetto organizzativo-strutturale dell’ente medesimo ed alla c.d. vicinitas, intesa questa come connotazione dell’ente di risultare portatore di un interesse localizzato o almeno localizzabile in una determinata zona più o meno circoscritta. (Cfr., ex multis, Cons. di Stato – Sez. VI – 11/7/2008 n. 3507)

Sussiste, dunque, in capo a parte ricorrente la titolarità sostanziale dell’azione giudiziale esercitata; e nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

L’accesso è stato chiesto per i seguenti documenti:1) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto l’installazione e l’ubicazione dei depuratori e impianti centralizzati nell’ambito del territorio comunale; 2) tipologia di impianti “fanghi attivi, biologico, chimico; 3) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione; 4) ogni atto relativo all’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione ai sensi della legge 27/2/2009 n. 13; 5) ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato.

Dall’accesso richiesto vanno esclusi, per la loro lata genericità, quelli relativi ad “atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione” e ad “ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato”. Al riguardo, oltre dai principi generali che reggono l’azione giudiziaria, l’esclusione trova precipua fonte nell’art. 5 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. n. 195/2005 che dispone, in materia ambientale, il diniego dell’informazione nell’ipotesi di “richiesta espressa in termini eccessivamente generici”.

Per le considerazioni svolte il ricorso è fondato nei limiti appena esposti e, pertanto, nei medesimi limiti va accolto, conseguendone il diritto di parte ricorrente all’accesso, per quanto di ragione, alla documentazione richiesta.

Deve disporsi l’irripetibilità delle spese di giudizio in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda ad exhibendum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – 1° Sezione di Salerno – accoglie parzialmente nei limiti individuati in motivazione il ricorso indicato in epigrafe proposto dal Codacons e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di consentire, per quanto di ragione, l’accesso richiesto da parte ricorrente.

Dispone l’irripetibilità delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2009


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(n. 1211/2011)

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2011, proposto da:
Codacons Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto in Salerno, via M. Schipa n. 41;

contro

Comune di Stio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 7937/2009 di questo Tribunale

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Viene lamentata, con il ricorso in esame, l’inerzia serbata dal Comune di Stio in relazione agli obblighi attuativi discendenti a suo carico dalla sentenza di questo Tribunale n. 7937/2009, passata in cosa giudicata, aventi ad oggetto l’accesso della parte ricorrente ai documenti amministrativi di cui ai punti 1), 2) e 4) dell’istanza di accesso dalla stessa presentata.

Tanto premesso, deve rilevarsi la mancata contestazione ad opera dell’amministrazione intimata in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’introduzione del presente giudizio di ottemperanza: tanto è sufficiente ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi spettanti al Tribunale, atti a consentire il completo soddisfacimento dell’interesse ostensivo fatto valere dall’associazione ricorrente, nei limiti in cui è stato riconosciuto come meritevole di tutela con la sentenza della cui ottemperanza si tratta.

Deve pertanto ordinarsi al Comune di Stio di svolgere l’attività necessaria a consentire l’accesso della parte ricorrente ai documenti suindicati, anche comunicando l’eventuale inesistenza degli stessi nella disponibilità dell’amministrazione comunale.

Nell’ipotesi di perdurante inerzia del Comune di Stio, protratta per trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, subentrerà in via sostitutiva, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Salerno, o suo delegato, il quale porrà in essere ogni atto necessario a realizzare compiutamente il suddetto dictum giurisdizionale.

Il Comune di Stio deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente, nella complessiva misura di € 800, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 641/2011, lo accoglie e per l’effetto:

- ordina al Comune di Stio di porre in essere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ogni attività satisfattiva degli obblighi attuativi discendenti a suo carico dalla sentenza di questo Tribunale n. 7937/2009;

- nomina quale Commissario ad acta, per l’effetto di perdurante inerzia del Comune intimato, il Prefetto della Provincia di Salerno, o suo delegato;

- condanna il Comune di Stio al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente, nella complessiva misura di € 800, oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE