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NON SIAMO SOLI Il Gruppo Consiliare
“Democrazia è Libertà”, nel mese di aprile, ha chiesto al Sindaco di Stio gli
importi riscossi dellaTassa sui Rifiuti Solidi Urbani e gli importi riscossi
e da riscuotere relativi al ruolo castagnale. Ad oggi, dal Sindaco di Stio
non abbiamo avuto alcuna risposta. PENSAVAMO che solo questo Gruppo fosse
vittima delle omissioni dell’Amministrazione Comunale di Stio. Invece, oggi
scopriamo che anche il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa
Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori) ha subito le stesse nostre angherie. Infatti,
il Codacons, in data 4 giugno 2009 ha richiesto al Comune di Stio la seguente
documentazione: 1) atti e/o provvedimenti aventi
ad oggetto l’installazione e l’ubicazione dei depuratori e impianti
centralizzati nell’ambito del territorio comunale; 2) tipologia di impianti fanghi
attivi, biologico, chimico; 3) atti e/o provvedimenti aventi
ad oggetto interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in
materia di depurazione; 4) ogni atto relativo all’avvio
delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di
completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di
depurazione ai sensi della legge 27/2/2009 n. 13; 5) ogni altro atto e provvedimento
connesso e/o collegato. La richiesta del Codacons
discendeva dalla vigenza dell’art. 8 sexies della legge n. 208/2008 che
prevede: “1. Gli oneri relativi alle attività di
progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di
depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come
espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una
componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre
alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente é pertanto dovuta al gestore
dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di
affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere
necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse
si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 2. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato
provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque
anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di
tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.” In poche
parole, in assenza di impianti di depurazione e in assenza di avvio
dell’affidamento della progettazione degli impianti, la norma prevede la restituzione agli utenti delle somme da essi
versate per la depurazione delle acque reflue. La
richiesta del Codacons era, quindi finalizzata, a tutela dell’utente, a
verificare se il Comune di Stio avesse avviato la progettazione degli
impianti di depurazione, laddove mancavano, e, in caso negativo, di imporre
al Comune la restituzione agli utenti delle somme incassate per la
depurazione delle acque. Ovviamente, il Comune di Stio
non ha fornito i documenti al Codacons costringendo, quest’ultimo, a
rivolgersi al TAR. Con sentenza n. 7937/2009 il
TAR di Salerno, accogliendo il ricorso, ha intimato al Comune di Stio di
fornire i documenti richiesti dal Codacons. Ma, neppure la sentenza del
TAR riesce ad ammorbidire il Comune di Stio tant’è che il Codacons ha dovuto
riproporre nuovamente ricorso al TAR il quale si è definitivamente pronunciato
con la sentenza n. 1211/2011 ordinando: - al Comune di Stio di porre in
essere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ogni attività
satisfattiva degli obblighi attuativi discendenti a suo carico dalla sentenza
di questo Tribunale n. 7937/2009; - nomina quale Commissario ad
acta, per l’effetto di perdurante inerzia del Comune intimato, il
Prefetto della Provincia di Salerno, o suo delegato; - condanna il Comune di Stio al
rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente,
nella complessiva misura di € 800, oltre IVA e CAP. Paradossalmente, neppure
quest’ultima decisione del TAR è stata soddisfatta cosicché il Prefetto di
Salerno è stato costretto a nominare il Commissario ad Acta per
consentire al Codacons di ottenere i documenti richiesti. Tutto questo mentre i leoni
della foresta cercano di addentare i ranocchi gracidanti delle paludi in
onore di una storia personale chiara e trasparente. Di seguito si riporta: il verbale di insediamento del
Commissario ad Acta; la sentenza del TAR n.
7937/2009; la sentenza del TAR n.
1211/2011.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA (n. 7937/2009) Sul ricorso numero di registro generale 1353 del
2009 proposto dal Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa
Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to .
Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto presso la stessa in via M. Schipa n.
41 (ufficio legale Codacons), contro Comune di Stio, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in
giudizio - per
l'annullamento del diniego formatosi per silentium sulla domanda del 4 giugno
2009 della ricorrente Codacons di accesso a documenti amministrativi,
inoltrata al Comune intimato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il
dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue: FATTO e
DIRITTO Il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa
Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), con la domanda del 4 giugno 2009,
ha chiesto al Comune intimato l’accesso, mediante rilascio di copia, a vari
atti e provvedimenti amministrativi. Decorso senza esito il termine di giorni trenta
prescritto per il rilascio, la suddetta, con ricorso notificato il 23 luglio
2009 e depositato il 30 seguente, ha chiesto a questo Tribunale la
declaratoria d’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla sua domanda
e l’emissione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti. Si osserva in primis che la ricorrente Codacons ha
la legittimatio ad causam e, pertanto, il ricorso è ammissibile. L’istante allega di essere, per statuto,
associazione senza fine di lucro, di essere iscritta nell’elenco delle
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ed
individuata per la protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n.
349/1986, di essere una formazione associativa di volontariato per la tutela
dei consumatori e la difesa dell’ambiente costituita anche a livello
regionale ed iscritta, come associazione operante nella provincia di Salerno,
nel registro regionale del volontariato a norma dell’art. 4 della legge
regionale n. 9/1993 (ora art. 55 della legge n. 11/2007) recante disposizioni
per la valorizzazione del volontariato. Precisa di aver chiesto l’accesso in questione a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 sexies della legge n. 208/2008
che, a riguardo del servizio idrico integrato, ha disposto, in assenza di
avvio dell’affidamento delle procedure per la progettazione degli impianti di
depurazione, la restituzione agli utenti delle somme versate relative alla
componente concernente la depurazione; e supporta la domanda di accesso anche
in base all’interesse d’individuazione della situazione idrico-ambientale. Inquadrata la vicenda nei suddetti termini, osserva
il Tribunale che la titolarità dell’azione in capo al ricorrente Codacons
trae fondamento dall’art. 3 del D.Lgs. 19/8/2005 n. 195 (di attuazione della
direttiva 2003/4/CE) che, in materia di accesso del pubblico all’informazione
ambientale, dispone che “L’Autorità pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a
chiunque ne faccia richiesta”, e ciò vale, evidentemente, nei casi come
quello in esame nel quale il richiedente è, per quanto appresso si esporrà,
soggetto con finalità statutaria anche di difesa dell’ambiente e delle
relative risorse. Per quest’ultimo profilo deve, infatti, considerarsi
che il ricorrente Codacons, per gli elementi dallo stesso allegati ed in
precedenza esposti, si configura come soggetto legittimato ad causam (e ciò
anche se avesse agito solo a titolo di associazione di tutela dei consumatori
e degli utenti del servizio idrico integrato) sulla base degli indici
rivelatori di siffatta posizione giuridica elaborati in materia dalla
giurisprudenza che corrispondono: alla finalizzazione di difesa di un
interesse superindividuale per previsione statutaria dell’ente, alla
sufficiente stabilità dell’assetto organizzativo-strutturale dell’ente
medesimo ed alla c.d. vicinitas, intesa questa come connotazione dell’ente di
risultare portatore di un interesse localizzato o almeno localizzabile in una
determinata zona più o meno circoscritta. (Cfr., ex multis, Cons. di Stato –
Sez. VI – 11/7/2008 n. 3507) Sussiste, dunque, in capo a parte ricorrente la
titolarità sostanziale dell’azione giudiziale esercitata; e nel merito, il
ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. L’accesso è stato chiesto per i seguenti
documenti:1) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto l’installazione e
l’ubicazione dei depuratori e impianti centralizzati nell’ambito del
territorio comunale; 2) tipologia di impianti “fanghi attivi, biologico,
chimico; 3) atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto interventi programmati
e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di depurazione; 4) ogni atto
relativo all’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di
progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del
servizio di depurazione ai sensi della legge 27/2/2009 n. 13; 5) ogni altro
atto e provvedimento connesso e/o collegato. Dall’accesso richiesto vanno esclusi, per la loro
lata genericità, quelli relativi ad “atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto
interventi programmati e/o effettuati negli ultimi due anni in materia di
depurazione” e ad “ogni altro atto e provvedimento connesso e/o collegato”.
Al riguardo, oltre dai principi generali che reggono l’azione giudiziaria,
l’esclusione trova precipua fonte nell’art. 5 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. n.
195/2005 che dispone, in materia ambientale, il diniego dell’informazione
nell’ipotesi di “richiesta espressa in termini eccessivamente generici”. Per le considerazioni svolte il ricorso è fondato
nei limiti appena esposti e, pertanto, nei medesimi limiti va accolto,
conseguendone il diritto di parte ricorrente all’accesso, per quanto di
ragione, alla documentazione richiesta. Deve disporsi l’irripetibilità delle spese di
giudizio in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda ad
exhibendum. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania – 1° Sezione di Salerno – accoglie parzialmente nei limiti
individuati in motivazione il ricorso indicato in epigrafe proposto dal
Codacons e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune intimato di
consentire, per quanto di ragione, l’accesso richiesto da parte ricorrente. Dispone l’irripetibilità delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del
giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati: Sabato Guadagno, Presidente FF Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore Giovanni Grasso, Consigliere
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA Il 16/12/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA (n. 1211/2011) sul ricorso numero di registro generale 641 del
2011, proposto da: contro Comune di Stio; per
l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n.
7937/2009 di questo Tribunale Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23
giugno 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue. FATTO e
DIRITTO Viene lamentata, con il ricorso in esame, l’inerzia
serbata dal Comune di Stio in relazione agli obblighi attuativi discendenti
a suo carico dalla sentenza di questo Tribunale n. 7937/2009, passata in cosa
giudicata, aventi ad oggetto l’accesso della parte ricorrente ai documenti
amministrativi di cui ai punti 1), 2) e 4) dell’istanza di accesso dalla
stessa presentata. Tanto premesso, deve rilevarsi la mancata
contestazione ad opera dell’amministrazione intimata in ordine alla
sussistenza dei presupposti legittimanti l’introduzione del presente giudizio
di ottemperanza: tanto è sufficiente ai fini dell’esercizio dei poteri
sostitutivi spettanti al Tribunale, atti a consentire il completo soddisfacimento
dell’interesse ostensivo fatto valere dall’associazione ricorrente, nei
limiti in cui è stato riconosciuto come meritevole di tutela con la sentenza
della cui ottemperanza si tratta. Deve pertanto ordinarsi al Comune di Stio di
svolgere l’attività necessaria a consentire l’accesso della parte ricorrente
ai documenti suindicati, anche comunicando l’eventuale inesistenza degli
stessi nella disponibilità dell’amministrazione comunale. Nell’ipotesi di perdurante inerzia del Comune di
Stio, protratta per trenta giorni dalla comunicazione della presente
decisione, subentrerà in via sostitutiva, quale Commissario ad acta,
il Prefetto della Provincia di Salerno, o suo delegato, il quale porrà in
essere ogni atto necessario a realizzare compiutamente il suddetto dictum
giurisdizionale. Il Comune di Stio deve essere condannato al rimborso
delle spese di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente, nella
complessiva misura di € 800, oltre IVA e CAP. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 641/2011, lo accoglie e per l’effetto: - ordina al Comune di Stio di porre in essere, entro
trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ogni attività satisfattiva
degli obblighi attuativi discendenti a suo carico dalla sentenza di questo
Tribunale n. 7937/2009; - nomina quale Commissario ad acta, per
l’effetto di perdurante inerzia del Comune intimato, il Prefetto della
Provincia di Salerno, o suo delegato; - condanna il Comune di Stio al rimborso delle spese
di giudizio sostenute dall’associazione ricorrente, nella complessiva misura
di € 800, oltre IVA e CAP. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del
giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: Antonio Onorato, Presidente Sabato Guadagno, Consigliere Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
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