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CODICE PENALE
Libro secondo
DEI DELITTI IN
PARTICOLARE
Titolo
II: DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo
I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
CONTRO
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 314
- Peculato
-
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre
a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 315
Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316
- Peculato mediante profitto
dell'errore altrui -
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui,
riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un
terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 bis
- Malversazione a danno dello
Stato -
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato
o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni (1).
(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così
modificato dall'art. 1, L. 7
febbraio 1992, n. 181.
Art. 317
- Concussione -
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o
induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni
(1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 317 bis
- Pene accessorie -
La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre
anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L.
26 aprile 1990, n. 86.
Art. 318
- Corruzione per un atto d'ufficio
-
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per
un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un
anno (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319
- Corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio -
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,
per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1) .
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 bis
- Circostanze aggravanti -
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di
contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L.
26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 ter
- Corruzione in atti giudiziari -
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica
la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno
alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a
venti anni (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 320
- Corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio -
Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se
il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di
cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un
pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 321
- Pene per il corruttore -
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,
nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e
nell'articolo 320 in relazione alle
suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilità (1).
1)Articolo così
sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 322
- Istigazione alla corruzione -
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di
un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) .
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione
di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall'articolo 319 (2).
(1)- Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2) - Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 323
- Abuso d'ufficio -
Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o
di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sè o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Articolo sostituito
dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
così sostituito dall'art. 1, L. 16
luglio 1997, n. 234.
Art. 323 bis
- Circostanza attenuante -
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322
e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L.
26 aprile 1990, n. 86.
Art. 324
Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 325
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio -
Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o
servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.
Art. 326
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti
di ufficio -
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a sè o ad altri un indebito profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio,
le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque
anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 327
- Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi
o degli atti dell'Autorità -
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al
dispregio delle istituzioni o alla inosservanza
delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico
ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle
disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto
non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato
di un pubblico servizio e al ministro di un culto.
Art. 328
- Rifiuto di atti
di ufficio. Omissione -
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente
rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta
di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni
decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 329
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica -
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente
nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Art. 330
Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 331
- Interruzione di un servizio
pubblico o di pubblica necessità -
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità,
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro
nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non
inferiore a lire un milione.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332
- Omissioni di doveri di ufficio in occasione
di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
-
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica
necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli
precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi
per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere
ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con
la multa fino a lire un milione.
Art. 333
Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 334
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa -
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa
sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di
favorire il proprietario di essa, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un
milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione,
la soppressione, la distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire
seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non
affidata alla sua custodia (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 335
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa -
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne
cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne
agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Capo II: DEI
DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 336
- Violazione o minaccia a un pubblico
ufficiale -
Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per
costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio
ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di
essa.
Art. 337
- Resistenza a un pubblico ufficiale -
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di
servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 338
- Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario -
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad
una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne in
tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attività, è
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni
collegiali di imprese che esercitano servizi
pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per
oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Art. 339
- Circostanze aggravanti -
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o
la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo
simbolico, o valendosi della forza intimidatrice
derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite,
mediante uso di armi anche soltanto da parte di una
di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è,
nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e
338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal
capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Art. 340
- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità -
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge,
cagiona una interruzione o turba la regolarità di un
ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito
con la reclusione fino a un anno.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni.
Art. 341
- Oltraggio a un pubblico ufficiale -
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza
di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni (1).
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico
ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso
con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o
più persone.
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede
come minimo edittale la reclusione per mesi sei.
Art. 342
- Oltraggio a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario -
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità
costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del
collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o
al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 343
- Oltraggio a un magistrato in udienza -
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Art. 344
- Oltraggio a un pubblico impiegato -
Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa
è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene
sono ridotte di un terzo.
Art. 345
- Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni -
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti
rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti
al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un
milione di lire.
Art. 346
- Millantato credito -
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un
pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa
promettere, a sè o ad altri,
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il
pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione
a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra
utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o
impiegato, o di doverlo remunerare.
Art. 347
- Usurpazione di funzioni pubbliche -
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a
due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo
ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue
funzioni e le sue attribuzioni, continua ad
esercitarle.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 348
- Abusivo esercizio di una professione -
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Art. 349
- Violazione di sigilli -
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine
dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa,
la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire
seicentomila a sei milioni.
Art. 350
- Agevolazione colposa -
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque
agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la
multa da lire centomila a due milioni.
Art. 351
- Violazione della pubblica custodia di cose -
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato,
atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico
ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora
il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a
cinque anni.
Art. 352
- Vendita di stampati dei quali è stato
ordinato il sequestro -
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è
punito con la multa fino a un milione di lire.
Art. 353
- Turbata libertà degli incanti -
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero
ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità
o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque
anni e la multa da lire un milione a quattro milioni.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Art. 354
- Astensione dagli incanti -
Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a
lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle
licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione
sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Art. 355
- Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture -
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano
da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente
pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano
necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire
duecentomila.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od
opere destinate alla comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle
comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze
armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico
infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire centomila a un milione.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori,
ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro
obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Art. 356
- Frode nelle pubbliche forniture -
Chiunque commette frode nella esecuzione dei
contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali
indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da un anno a
cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo
precedente.
Capo III:
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 357
- Nozione del pubblico ufficiale -
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile
1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 358
- Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio -
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 359
- Persone esercenti un servizio di pubblica necessità -
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica
necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Art. 360
- Cessazione della qualità di pubblico ufficiale -
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un
servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il
reato è commesso, non esclude la esistenza di questo nè
la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio
esercitato.
Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Art. 361
- Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale -
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità
giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire,
un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni,
è punito con la multa da lire sessantamila a un
milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il
colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto
comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile
a querela della persona offesa.
Art. 362
- Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio -
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o
ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato
del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è
punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela
della persona offesa.
Art. 363
- Omessa denuncia aggravata -
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa
o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni,
se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Art. 364
- Omessa denuncia di reato da parte del cittadino -
Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità
dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o
l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata
nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a
un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita
con l'ergastolo.
Art. 365
- Omissione di referto -
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la
propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un
delitto pel quale si debba procedere d'ufficio,
omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito
con la multa fino a lire un milione.
Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Art. 366
- Rifiuto di uffici legalmente dovuti -
Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi
fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità giudiziaria
per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie
generalità, ovvero di prestare il giuramento
richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come
testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata
ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 367
- Simulazione di reato -
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza,
anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad
altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente
essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si
possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 368
- Calunnia -
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza,
anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad
altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un
reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel
quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti
anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita
con l'ergastolo.
Art. 369
- Autocalunnia -
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso
nome, ovvero mediante confessione innanzi
all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non
avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
Art. 370
- Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione -
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione
o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Art. 371
- Falso giuramento della parte -
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il
colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 371 bis
- False informazioni al pubblico ministero -
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico
ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali
viene sentito, è punito con la reclusione fino a
quattro anni (1).
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni,
il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a
procedere (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.L. 8
giugno 1992, n. 306. Successivamente l'art. 25,
comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il
presente comma.
Art. 372
- Falsa testimonianza -
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma
il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in
parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la
reclusione da due a sei anni (1) .
(1) Articolo così modificato dall'art. 11, comma 2,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 373
- Falsa perizia o interpretazione -
Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o
interpretazione mendaci, o afferma fatti non
conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte.
Art. 374
- Frode processuale -
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di
trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose
o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da
una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un
procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in
tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata
presentata.
Art. 374 bis
- False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità
giudiziaria -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta
falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità
giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti
di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o
alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un
esercente la professione sanitaria (1).
(1)Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 375
- Circostanze aggravanti -
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva
una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione
da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque
anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo(1) .
(1)Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 4,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 376
- Ritrattazione -
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato
il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il
vero non oltre la chiusura del dibattimento (1).
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è
punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima
che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se
non irrevocabile.
(1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
Art. 377
- Subornazione -
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere
attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere
i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli
articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi (1) .
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia
accettata, ma la falsità non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
(1)Comma così sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
Art. 378
- Favoreggiamento personale -
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso
nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito
con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto
dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non
inferiore a due anni (2) .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a
lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha
commesso il delitto.
(1)La pena di morte è stata soppressa e sostituita
con l'ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L.
13 settembre 1982, n. 646.
Art. 379
- Favoreggiamento reale -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli
articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad
assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta
di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di
contravvenzione (1).
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente (2) .
(1) Comma così modificato dalla L.
19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma così sostituito dalla L.
13 settembre 1982, n. 646.
Art. 380
- Patrocinio o consulenza infedele -
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi
doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui
difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all'Autorità giudiziaria, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un
milione.
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a
lire due milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un
delitto per il quale la legge commina la pena di
morte (1) o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita
con l'ergastolo.
Art. 381
- Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico -
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un
procedimento dinnanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente,
anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore
di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferire a
lire duecentomila.
La pena è della reclusione fino a un anno e della
multa da lire centomila a un milione, se il patrocinatore o il consulente,
dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il
consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza
della parte avversaria.
Art. 382
- Millantato credito del patrocinatore -
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico
ministero che deve concludere, ovvero presso il
testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo
cliente, a sè o ad altri, denaro o altra utilità,
col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico
ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli
remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non
inferiore a lire due milioni.
Art. 383
- Interdizione dai pubblici uffici -
La condanna per i delitti preveduti dagli artt.
380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 384
- Casi di non punibilità -
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis,
372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle
indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete
ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere
informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (1) .
Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 7, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere
avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del
codice di procedura penale.
Capo II: DEI
DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Art. 388
- Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice -
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una
sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi
l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati
o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è
punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di
eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del
giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre
persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà,
del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo è punito con la reclusione fino a un
anno e con la multa fino a lire seicentomila (1) .
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su
una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre
anni e la multa da lire centomila a un milione se il
fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della
cosa (1).
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un
atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a un milione (1) .
Il colpevole è punito a querela della persona offesa (1) .
(1)Gli ultimi quattro commi hanno così sostituito
l'originario terzo comma (art. 87,
L.
24 novembre 1981, n. 689).
Art. 388 bis
- Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo -
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o
la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire seicentomila (1) .
(1)Articolo aggiunto dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.
Art. 388 ter
- Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie -
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una
ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri
o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso
scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini
all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei
mesi a tre anni (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L.
24 novembre 1981, n. 689.
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