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D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L'entrata in vigore delle
disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121)
è stata differita al 31 maggio 2007, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28
dicembre 2006, n. 300. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Parte I - Attività edilizia
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Attività edilizia
3. Definizioni degli
interventi edilizi.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria»,
gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria»,
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento
conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia»,
gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) «interventi
di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica
del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1)
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2)
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;
e.3)
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4)
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione
urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con
la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma
1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
4. Regolamenti edilizi
comunali.
1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di
nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
2. Nel caso in cui il comune intenda
istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
5. Sportello unico per
l'edilizia.
1. Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa, provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo
V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello
unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o
del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a) il
parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il
parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio.
TITOLO II
Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
6. Attività edilizia
libera.
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque
nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a)
interventi di manutenzione ordinaria;
b)
interventi [...] volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato.
7. Attività edilizia delle
pubbliche amministrazioni.
1. Non si applicano le disposizioni del presente
titolo per:
c) opere
pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero
dalla giunta comunale, assistite dalla validazione
del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
9. Attività edilizia in
assenza di pianificazione urbanistica.
1. Salvi i più restrittivi limiti
fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi
per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la
superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di
proprietà.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
10. Interventi
subordinati a permesso di costruire.
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova
costruzione;
b) gli interventi di
ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
11. Caratteristiche del
permesso di costruire.
1. Il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è
oneroso ai sensi dell'articolo 16.
12. (L)
Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire.
1. Il permesso di costruire è rilasciato in
conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto
del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia
decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero
cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
13. Competenza al rilascio del
permesso di costruire.
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio
del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
14. Permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici.
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati
di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
15. Efficacia temporale e
decadenza del permesso di costruire.
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
2.
Il termine per l'inizio dei lavori non
può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per
la parte non eseguita, tranne che, anteriormente
alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso
per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino
tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla
data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
16. Contributo per il rilascio
del permesso di costruire.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,
il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del
rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono
ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne,
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri
edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni
e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma
della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici
con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50
per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il
costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al
costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni
ai sensi del comma 6.
17. Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli
interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153;
b) per gli
interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli
impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli
interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità;
e) per i
nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
19. Contributo di costruzione
per opere o impianti non destinati alla residenza.
1. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari alla incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali
opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a)
e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10
per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere
indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei
dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Sezione III - Procedimento
20. Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire.
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II, nonché da un'autocertificazione
circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo
sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico
di presentazione.
3. Entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché
i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente
comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al
comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche
incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo
sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito
della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire è data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso
il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per
i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del
permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è
di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda
.
21. Intervento sostitutivo regionale.
1. In caso di mancata adozione, entro i
termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del
responsabile del procedimento. Resta comunque ferma
la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine
di cui al comma 1, l'interessato
può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel
termine di sessanta giorni. Trascorso
inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato
il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio
attività
22. Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività.
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a)
gli interventi di ristrutturazione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di
quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
5. Gli interventi di cui al comma
3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.
Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
denuncia di inizio attività, diversi da quelli di
cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la
facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per
la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
23. Disciplina della denuncia di inizio attività.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio
attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed
ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio
attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito
della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della denuncia di inizio attività da cui risulti la
data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo
del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o
un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione
che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo
37, comma 5.
TITOLO III
Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
24. Certificato di agibilità.
1. Il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità
viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove
costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c)
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma
2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77
a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
25 Procedimento di rilascio
del certificato di agibilità.
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori
di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine
alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e
127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto,
ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli
articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a)
certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b)
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la
documentazione indicata al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui
al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma
3, lettera a). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3
può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
TITOLO IV
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
e responsabilità
27. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e
di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti
l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli
6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su
beni di interesse archeologico, nonché per le opere
abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina
l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
29. Responsabilità del titolare
del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore
dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività.
1. Il titolare del permesso di costruire, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
del permesso di costruire, con esclusione delle
varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale
di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale
da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro
presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e
481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione
al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
Capo II - Sanzioni
30. Lottizzazione abusiva.
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della comunione di diritti reali relativi a terreni sono
nulli e non possono essere stipulati nè trascritti
nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000
metri quadrati.
3.
Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validità per un
anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali
non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non
contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o
integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante
atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente
le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o
contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo
dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo
è stato depositato presso il comune.
6. [I pubblici ufficiali
che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche
senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni
dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato
al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile].
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse
con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove
non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il
cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla
demolizione delle opere. In caso di inerzia
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti
di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
7, sono nulli e non possono essere stipulati, nè in
forma pubblica nè in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli
atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del
catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea
retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
31. Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali.
1. Sono interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate
ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area
che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non può comunque essere superiore a
dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su
terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato
dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e
pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,
il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3.
32. Determinazione delle
variazioni essenziali.
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano
le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle
seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da
valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto
approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque
variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico,
artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
33. Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità.
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o
in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il congruo termine
stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura
del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base
di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al
doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con
riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base
dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni
non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non
comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a
cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite
su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite
su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
34. Interventi eseguiti in
parziale difformità dal permesso di costruire.
1. Gli
interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono
rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad
uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di
inizio attività.
35. Interventi abusivi
realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici.
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi
in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità
dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti
pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non
rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a
spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
36. Accertamento di conformità.
1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,
ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero,
in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
37. Interventi eseguiti in
assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità.
1. La realizzazione di interventi
edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia
di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare
la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a
10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e
le attività culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 a
10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento
della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il
proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di
valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La
mancata denuncia di inizio dell'attività non
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove
ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.
38. Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
1. In caso di annullamento del
permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima
e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, in
caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.
39. Annullamento del permesso
di costruire da parte della regione.
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le
deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro
adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento
è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e
al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni
entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento
la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se,
entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione
del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle
opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e
alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attività.
40. Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione.
1. In caso di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione
o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è
adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione
è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al
committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore
a tre mesi dalla data della notifica entro i quali
sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile
dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle
sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attività.
41. Demolizione di opere abusive.
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il
responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti
relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza
delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla
ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti
conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle
aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere
abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della
pubblica incolumità, è disposta dal prefetto.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
42. Ritardato od omesso
versamento del contributo di costruzione.
1. Le regioni determinano le sanzioni per il
ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non
inferiore a quanto previsto nel presente articolo e
non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16
comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere
precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede
alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la
misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate
nelle misure indicate nel comma 2.
44. Sanzioni penali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a)
l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o
assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle
zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è
titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla
stessa.
45. Norme relative
all'azione penale.
1. L'azione penale relativa alle violazioni
edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il
diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di
costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
48.
Aziende
erogatrici di servizi pubblici.
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di
titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il
servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di
costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi
dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto
di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda
erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti
che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente
al 30 gennaio 1977, in
luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in
data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
3-ter.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è
fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi
contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate
per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per
intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale
obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice
cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
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