DPR 327/2001

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

A cura dell’ing. A. Carlone

Per poter emettere il decreto di esproprio occorre:

 

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L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: si ottiene mediante l’approvazione dello strumento urbanistico generale, o di una sua variante che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

Se si intende realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità, il Consiglio Comunale può disporre la realizzazione di tale opera su un bene già vincolato nello strumento urbanistico per la realizzazione di un’opera diversa da quella che si intende realizzare. La Delibera di Consiglio Comunale, corredata dai relativi documenti, va inviata alla Regione. Se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro 90 giorni si intende approvata la determinazione del Consiglio Comunale.

 

Se, invece, la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista nello strumento urbanistico, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa che comporti la variante allo strumento urbanistico.

In alternativa, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. La Delibera di Consiglio Comunale, corredata dai relativi documenti, va inviata alla Regione. Se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro 90 giorni si intende approvata la determinazione del Consiglio Comunale.

 

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La dichiarazione di pubblica utilità si effettua:

1.        Nel momento di approvazione del progetto definitivo dell’opera o quando sono approvati il piano particolareggiato, di lottizzazione, il PIP, ecc.

2.        Nel momento di definizione della Conferenza di Servizi, accordo di programma o intesa.

Entro i successiovi 5 anni può essere emanato il decreto di esproprio.

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L’autorità espropriante procede alla determinazione dell’indennità di esproprio e la notifica ai proprietari. Nei successivi 30 giorni il proprietario può comunicare di condividere l’indennità di esproprio. In tal caso si stipula la cessione del bene.

Il proprietario può non condividere l’indennità di esproprio o addirittura non comunicare la sua volontà nei trenta giorni previsti. In tal caso l’autorità espropriante deposita le somme presso la Cassa DD.PP. ed emettere ed eseguire il decreto di esproprio.

L’autorità espropriante chiede ai proprietari che non hanno condiviso l’indennità di esproprio di comunicare entro 20 giorni se intendano avvalersi di tecnici per la determinazione dell’indennità.

Se i proprietari non comunicano la loro volontà nei 20 giorni, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Se i proprietari comunicano che intendono avvalersi dei tecnici, si conferisce incarico a due di essi assegnando 90 giorni per il deposito della relazione.

Depositata la relazione, i proprietari possono o meno condividere l’indennità. Se la condividono si procede al pagamento. Se non la condividono si dispone il deposito della differenza di somma presso la Cassa DD.PP.

 

 

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Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, si può emanare direttamente il decreto di esproprio, indicando in esso l’entità dell’indennità di esproprio, e procedere all’immissione in possesso. Nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso l’autorità invita i proprietari a comunicare se la condividono. I proprietari possono comunicare di condividerla, non condividerla, chiedere la nomina di tecnici, ecc. procedendo come sopra.

 

 

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Per l’avvio di lavori di particolare urgenza può essere emanato il decreto di occupazione di urgenza che determina l’indennità provvisoria di espropriazione e l’occupazione immediata dei beni. Il decreto è notificato con le forme degli atti processuali civili contenente l’avvertenza che il proprietario, nei successivi 30 giorni all’immissione in possesso, nel caso non condivida l’indennità, può presentare osservazioni scritte.

L’immissione in possesso deve avvenire entro 3 mesi dalla data di emanazione del decreto.

Il decreto di occupazione di urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di 5 anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità.

 


 

Area Edificabile

I= (valore venale + 10 R.D.)/2

Ridotta del 40%

Cessione volontaria:

non si applica la riduzione del 40%

 

Area legittimamente edificata

I= valore venale

 

 

 

Area non edificabile e coltivata

 

Al proprietario

(1)

Al fittavolo, mezzadro, compartecipante

(2)

Cessione volontaria

(3)

Proprietario non coltivatore e presenza di fittavolo, mezzadro, compartecipante

I= valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo

I= valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo

1,5xI= 1,5 volte valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo. (la (1) non è dovuta

 

Indennità al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale

2xI= due volte valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo

 

manca

3xI= tre volte valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo. (la (1) non è dovuta

Indennità al proprietario che coltiva direttamente il fondo

I= valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul fondo

 

manca

3xI= tre volte valore agricolo medio della coltura. effettivamente praticata sul fondo. (la (1) non è dovuta

 

Area non edificabile e non coltivata

 

Al proprietario

(1)

Al fittavolo, mezzadro, compartecipante

(2)

Cessione volontaria

(3)

Proprietario non coltivatore

I= valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona.

 

manca

1,5xI= 1,5 volte valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona. (la (1) non è dovuta

 

Indennità al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale

2xI= due volte valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona

 

manca

3xI= tre volte valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona. (la (1) non è dovuta

Indennità al proprietario che coltiva direttamente il fondo

manca

manca

manca